RESTITUZIONE SOMME CONCESSIONI CIMITERIALI: ESIGIBILITÀ SUBORDINATA ALL'ULTIMAZIONE DELL'INTERO PROGETTO
"La clausola [...] del contratto deve essere interpretata [...] nel senso che il costo definitivo della concessione sarà stabilito per tutti i concessionari in un unico momento e, solo allora, diventa liquido ed esigibile l’eventuale diritto alla restituzione dell’eccedenza del costo provvisorio anticipato. Ossia, solo dopo l’ultimazione dei lavori, ripartendo tra tutti i concessionari il costo dell’intera opera fissato nel rendiconto finale, tenuto conto che sul costo finale incide il risparmio di spesa dato dal ribasso offerto dall’impresa aggiudicatrice in sede di gara [...] non può procedere a rimborsi in maniera atomistica ai concessionari man mano che vengano ultimati i lavori dei singoli lotti [...] ma deve ripartire pro quota a tutti i concessionari l’intero avanzo alla fine dei lavori". (Riprendendo Corte d’appello di Salerno, sent. n. 611/2024).
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