CONCESSIONI DEMANIALI ANTE-2000: OBBLIGO DI GARA E GRATUITÀ DEVOLUZIONE DELLE OPERE INAMOVIBILI
In tema di concessioni demaniali marittime, è infondata la pretesa di inapplicabilità della Direttiva 2006/123/CE ai rapporti sorti anteriormente al 2000, in quanto al momento del rinnovo tali rapporti rientrano pienamente nell'ambito della disciplina eurounitaria. Parimenti, non sussiste diritto a indennizzo per le opere inamovibili acquisite allo Stato ex art. 49 Cod. Nav., atteso che "l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico" e che le autorizzazioni demaniali hanno intrinsecamente "carattere precario" e revocabile.
(Cita: Corte di Giustizia UE, sentenza 11 luglio 2024, C-598/22; Corte di Giustizia UE, ordinanza 4 giugno 2025, C-464/24)
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