Giurisprudenza e Prassi
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO PER L'ISTITUZIONE DI UN SECONDO ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2024
L'indizione di una procedura selettiva per l'autorizzazione di un secondo operatore nel settore delle vendite giudiziarie deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento al concessionario già operante nel circondario. La natura fiduciaria e pubblicistica del rapporto concessorio rende il gestore attuale un soggetto direttamente inciso dal provvedimento, al quale deve essere garantita la possibilità di fornire elementi istruttori sulla capacità del mercato e sull'adeguatezza del servizio pubblico attualmente reso.
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