Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PER LA COMPROVA DEL REQUISITO - NATURA PERENTORIA SE PREVISTO NELLA LEGGE DI GARA (83)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Si osserva che il carattere perentorio del termine assegnato dalla Stazione appaltante all’aggiudicataria per la dimostrazione dei requisiti, espressamente previsti a pena di esclusione dal disciplinare, risponde alla prioritaria esigenza di assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente, con conseguente inammissibilità del soccorso istruttorio e della rimessione in termini (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2021, n. 5517; Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 5 febbraio 2019, n. 1476; Tar Cagliari, sez. I, 27 gennaio 2018, n. 50).

Sul punto, condivisibile giurisprudenza ha chiarito che: “Il termine che la stazione appaltante discrezionalmente attribuisce all’operatore economico prima dell’aggiudicazione per produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara che sono nella sua esclusiva disponibilità è perentorio se, come tale, viene previsto nella legge di gara. Il fondamento normativo di tale opzione, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che consente di superare anche la previsione di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, può essere rinvenuto nella norma dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, la quale per l’affidamento e l’esecuzione di appalti, ai sensi del codice, impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” (TAR Lazio, Roma, 19 Febbraio 2018, n. 1893).

Nel caso in esame, il Consorzio …., preso atto della mancata trasmissione della documentazione, richiesta con due diverse note, non poteva che procedere all’esclusione della concorrente.


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)