E' AMMISSIBILE LA COMPROVA DEL REQUISITO INDICANDO SERVIZI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (101)
La ricorrente sottolinea nelle proprie difese che non può sostituirsi la certificazione prodotta in sede di gara con l’attestazione per altri servizi, che consenta il raggiungimento del requisito per l’importo richiesto, essendo tale possibilità preclusa dall’applicazione del principio di autoresponsabilità, valorizzato dalla giurisprudenza invocata, il quale comporta che il concorrente sopporti le conseguenze negative del proprio comportamento, ossia nella specie dell’errore nella compilazione della domanda di partecipazione e nell’allegazione dei documenti.
Ciò posto, è incontestato che l’aggiudicatario raggiunga il requisito richiesto, comprovandolo mediante la produzione di “n. 3 possibili abbinamenti di lavori svolti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in sede di gara per la cat. I.04”.
In tale contesto, si tratta di stabilire se sia ammissibile la comprova del requisito, attraverso l’indicazione dei servizi diversi da quelli indicati con la domanda di partecipazione alla gara.
Ad avviso del Collegio, al quesito deve darsi risposta positiva.
Nella fattispecie all’esame, sebbene emerga che l’aggiudicatario abbia allegato una certificazione dei servizi non idonea a comprovare il possesso del requisito, sta di fatto che, sulla richiesta di chiarimenti, ha dimostrato di aver conseguito per servizi di punta la capacità tecnica e professionale per l’affidamento dell’appalto.
In questi termini, va posta la differenza tra la dichiarazione e la sua incompleta rappresentazione, giungendo a ritenere assolta la prescrizione del disciplinare accordando prevalenza al dato sostanziale circa il possesso del requisito, in quanto l’omissione o incompletezza è soccorribile.
La giurisprudenza ha enucleato le distinzioni tra le forme di soccorso individuate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici, differenziando le ipotesi di soccorso “integrativo o completivo”, “sanante”, “istruttorio in senso stretto” e “correttivo” (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. V, 20/2/2025 n. 1425, cit.).
Per il soccorso c.d. “sanante”, l’art. 101 cit., co. 1, lett. b), consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente”.
Nella specie, sono da ritenersi rientranti nell’ipotesi delineata dal legislatore l’omissione della certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.
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