Giurisprudenza e Prassi

COMPETENZA TERRITORIALE ORDINARIA PER IMPUGNAZIONE ATTI DI FINANZIAMENTO PNRR NON CONTRATTUALI

TAR LAZIO Ordinanza 2024

Nelle controversie riguardanti procedure amministrative finanziate con risorse del PNRR, che non abbiano ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici, non opera la competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio ex art. 14, comma 3, c.p.a., dovendosi invece applicare gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale definiti dall’articolo 13 c.p.a., con conseguente competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente che ha adottato l'atto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)