Giurisprudenza e Prassi

COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI PUBBLICI (42.2)

CONS. STATO Parere 2024

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), le acquisizioni e le alienazioni immobiliari, comprese le relative permute, costituiscono atti fondamentali la cui deliberazione è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale. È pertanto illegittima la deliberazione con cui la Giunta comunale disponga direttamente il trasferimento di aree pubbliche a privati, a fortiori se tali beni non risultano inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari prescritto dalla normativa vigente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)