Giurisprudenza e Prassi

PROVA DELL'EFFETTIVO MAGGIOR COSTO PER LA COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI (133.4)

CONS. STATO Sentenza 2024

La compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione non opera in via automatica sulla base delle rilevazioni ministeriali, ma richiede che l'appaltatore dimostri l'effettivo pregiudizio economico subito. L'Operatore Economico è onerato della prova documentale circa i maggiori costi realmente sostenuti rispetto ai preventivi presentati in sede di gara, non potendo l'istituto configurarsi come un meccanismo di finanziamento a fondo perduto svincolato dal reale squilibrio del sinallagma contrattuale.

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