Giurisprudenza e Prassi
INCOMPATIBILITÀ TRA COMPENSAZIONE PREZZI EX POST E ACCESSO AL FONDO OPERE INDIFFERIBILI (26.7)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza
2026
È legittimo il rifiuto dell'Amministrazione di dar seguito a istanze di compensazione prezzi per rincari materiali qualora l'appalto abbia già beneficiato dell'adeguamento dei quadri economici tramite il Fondo per le Opere Indifferibili. La natura anticipatoria del FOI, volta a neutralizzare gli incrementi di costo già prevedibili all'indizione, rende inapplicabile il successivo meccanismo compensativo ex post, al fine di evitare un duplice e simultaneo finanziamento per la medesima voce di spesa a carico della finanza pubblica.
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