Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
TAR SICILIA - CATANIA Sentenza
2025
In seguito alla declinatoria o al regolamento di giurisdizione da parte della Corte di Cassazione che affermi la competenza del giudice amministrativo, le parti hanno l'onere di riassumere il giudizio entro il termine decadenziale di tre mesi dalla pubblicazione della decisione; l'inosservanza di tale termine comporta l'estinzione del giudizio per inattività, rilevabile d'ufficio dal magistrato.
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