Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

TAR SICILIA - CATANIA Sentenza 2025

In seguito alla declinatoria o al regolamento di giurisdizione da parte della Corte di Cassazione che affermi la competenza del giudice amministrativo, le parti hanno l'onere di riassumere il giudizio entro il termine decadenziale di tre mesi dalla pubblicazione della decisione; l'inosservanza di tale termine comporta l'estinzione del giudizio per inattività, rilevabile d'ufficio dal magistrato.

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