Giurisprudenza e Prassi

Illegittima commissione senza esperti di materia e annullamento procedura selettiva

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza 2026

Nelle procedure selettive indette dalle pubbliche amministrazioni, la commissione giudicatrice deve essere composta necessariamente da soggetti esperti nelle materie oggetto della selezione, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 165/2001. Tale requisito costituisce espressione diretta dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, rendendo illegittima qualsiasi deroga regolamentare che consenta la nomina di commissari privi di comprovata preparazione professionale e scientifica nelle discipline tecniche da valutare.

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