Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA S.A.: LEGITTIMO L'USO DI COEFFICIENTI NON PREVISTI DALLA LEX SPECIALIS

TAR BASILICATA PZ SENTENZA 2025

La doglianza non ha pregio. Ritiene il Collegio che la commissione giudicatrice abbia facoltà di autovincolare la discrezionalità a essa attribuita dai criteri (o elementi) di valutazione stabiliti dal bando di gara con criteri c.d. “motivazionali”, oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale in materia di contratti pubblici. In tal senso, si è ritenuta la legittimità dell’utilizzazione di coefficienti intermedi da parte della commissione finanche nel caso in cui la facoltà medesima non sia stata prevista in modo espresso dalla legge di gara (salvo il caso di un espresso divieto, che qui non ricorre), rispondendo tale utilizzazione all’esigenza dell’organo straordinario dell’Amministrazione di “effettuare una valutazione più puntuale, utilizzando una scala di valori più articolata; modalità da ritenersi consentita nell’esercizio della discrezionalità tecnica” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10267; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2023, n. 624; Consiglio di Stato, sez. III, 27 giugno 2019, n. 4418; Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2016, n. 3709; T.A.R. Puglia, sez. II, 29 giugno 2018, n. 955; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 6 maggio 2020, n. 466; T.A.R. Sicilia, sez. III, 13 giugno 2019, n. 1565). L’utilizzo di un coefficiente intermedio rispetto a quelli predeterminati dalla legge di gara non rende meno comprensibile la valutazione della commissione; infatti i descrittori relativi al coefficiente immediatamente superiore e a quello immediatamente inferiore consentono di dedurre in maniera sufficientemente chiara e trasparente il giudizio della commissione: a valutazione intermedia corrisponde un coefficiente intermedio, risultando l’offerta, nella valutazione, superiore al giudizio del coefficiente inferiore e inferiore al giudizio del coefficiente superiore (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 421 del 2024).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;