OBBLIGHI DI CUSTODIA E MONITORAGGIO POST-COLLAUDO NEGLI APPALTI PUBBLICI (141)
L'approvazione, ancorché tacita, degli atti di collaudo non determina la caducazione degli oneri di custodia e conservazione delle opere a carico dell'appaltatore qualora la lex specialis preveda un autonomo periodo di monitoraggio e disponga espressamente che la responsabilità per la tutela dell'impianto permanga sino al formale trasferimento del possesso in capo alla committenza. La mancata esecuzione di tale prestazione accessoria nel periodo successivo al collaudo legittima il rifiuto della stazione appaltante di corrispondere i relativi ratei di compenso.
"Dall’esame organico delle disposizioni del contratto di appalto richiamate dal Tribunale si delinea, a carico della società appellante, un’attività di monitoraggio e manutenzione [...] della durata di anni tre avente inizio “dopo l’emissione del certificato di collaudo”.
Trattasi di un’attività autonoma rientrante nel contratto di appalto stipulato tra le parti rispetto alla quale la società appellante è rimasta inadempiente.
Proprio dalla chiara interpretazione delle disposizioni contrattuali compiuta dal primo giudice non è possibile aderire all’assunto di parte appellante secondo cui l’intervenuta approvazione, sia pur tacita, dell’atto di collaudo esonerava l’impresa appaltatrice da ogni onere di custodia dell’opera realizzata.
[...] fino a quando l’opera non viene presa in consegna da parte della Stazione appaltante, la custodia rimane all’appaltatore."
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