Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DELL'OGGETTO SOCIALE SUI CODICI ATECO NELLA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE (100.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA Sentenza 2026

Nelle procedure di affidamento, i codici ATECO non hanno finalità certificative dell'attività concretamente svolta dall'impresa e non rilevano ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale, il quale deve essere accertato esclusivamente in base alla corrispondenza contenutistica tra l'oggetto sociale e l'oggetto del contratto d'appalto. Inoltre, l'obbligo di indicazione separata degli oneri aziendali per la salute e sicurezza sul lavoro previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 non si applica alle procedure di gara in cui non è prevista la presentazione di un'offerta economica poiché il prezzo è predeterminato dalla stazione appaltante.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)