INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE DEL BANDO PER MANCATA PROVA DEI REQUISITI ESCLUDENTI (10)
"[...] poiché vanno considerate “clausole immediatamente escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara a un operatore economico (in termini, Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4), il ricorrente deve dimostrare, in via pregiudiziale, il suo interesse ad agire, provando di non aver potuto presentare l’offerta, in ragione dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis di gara, ovvero di non avere potuto presentare, anche in ragione della propria organizzazione aziendale, un’offerta oggettivamente competitiva, e dimostrare, nel merito, l’illegittimità della legge di gara, provando che tale impossibilità è comune alla maggioranza delle imprese operanti nel settore.
Spetta dunque alla parte in primis la dimostrazione dell’interesse a ricorrere, e solo in seconda battuta, una volta assolto detto onero probatorio riferito ad una condizione dell’azione, la prova che la condotta dell’amministrazione avrebbe impedito o reso oltremodo difficile il confronto concorrenziale (quanto a questo secondo profilo cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10525; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 22 dicembre 2022, n. 1302)."
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