PROGETTO DI ASSORBIMENTO: LEGITTIMO ANCHE SE FORMULATO CON CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ, PURCHÉ DESCRIVA L'ITER PROCEDURALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITA' OCCUPAZIONALE (102)
In tema di appalti pubblici, l'obbligo di indicare le modalità di attuazione della clausola sociale non richiede l'impiego di formule sacramentali, essendo sufficiente che l'offerente presenti un progetto che illustri le fasi del processo di assorbimento e garantisca le tutele del CCNL di settore.
"Non appare condivisibile la tesi prospettata dal RTI S. secondo cui l’aggiudicataria non avrebbe previsto il passaggio diretto del personale, ma un vero e proprio iter selettivo ex novo, in quanto nel progetto di riassorbimento si afferma chiaramente che la società avrebbe garantito la stabilità occupazionale del personale impiegato e le stesse tutele del CCNL indicato, accettando ‘in toto’ la clausola sociale riportata dalla società di gestione aeroportuale nel disciplinare di gara.
Né si può predicare che la locuzione ‘si cercherà’, utilizzata dalla P. nella dichiarazione di impegno a garantire la continuità occupazionale, possa essere interpretata, come pretende l’appellante, come impegno ipotetico, potestativo o discrezionale, tenuto conto che, come precisato dall’operatore economico in memoria, ‘non tutti i dipendenti attivi presso precedenti operatori economici vorranno proseguire il rapporto contrattuale con la nuova società subentrante’, dovendosi dare rilievo anche al fatto che il progetto di assorbimento deve essere reso compatibile con l’organizzazione aziendale, atteso che ‘la possibilità di procedere con il riassorbimento del personale è sempre condizionata al fatto che il dipendente abbia interesse e l’intenzione di proseguire nel rapporto di lavoro con un nuovo appaltatore’."
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Si segnala inoltre il passaggio della sentenza relativo al costo della manodopera dichiarato dall'Operatore Economico, coincidente con quello indicato dalla Stazione Appaltante all'interno del disciplinare: "Se il costo della manodopera indicato dall’operatore economico coincide con quello indicato dalla Stazione appaltante [...], si deve presumere, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, che l’offerta proposta è finanziariamente sostenibile, dovendo essere invece giustificato un eventuale ribasso del costo della manodopera con congrua motivazione."
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