LA CLAUSOLA SOCIALE NON IMPONE IL MANTENIMENTO DEI SUPERMINIMI INDIVIDUALI NEGOZIALI (50.1)
In sede di cambio appalto, il potere di disposizione dell'Ispettorato del Lavoro non può essere legittimamente esercitato per imporre all'operatore economico subentrante il pagamento di superminimi retributivi pattuiti dal lavoratore con il precedente datore di lavoro. La clausola sociale, pur mirando alla stabilità occupazionale e alla salvaguardia dei livelli retributivi, non comporta l'obbligo di garantire l'esatta parità di trattamento rispetto a benefici economici derivanti da accordi negoziali privati, la cui violazione non integra una lesione della legislazione sociale o del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

