Giurisprudenza e Prassi
INTERPRETAZIONE ELASTICA DELLA CLAUSOLA SOCIALE E DISCREZIONALITÀ NELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA (57.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Ordinanza
2026
La clausola sociale non può essere intesa in senso rigido, poiché la sua elasticità è condizione stessa di validità, dovendo risultare compatibile con i principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. Spetta inoltre alla stazione appaltante una discrezionalità non sindacabile nel merito riguardo alla scelta di procedere o meno alla verifica facoltativa dell'anomalia dell'offerta, laddove non emerga una manifesta illogicità.
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