DINIEGO DELLA SOSPENSIVA PER MANCATA INCLUSIONE DEI LAVORATORI NELLA CLAUSOLA SOCIALE
Ai fini della concessione della misura cautelare in materia di appalti pubblici, non sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile qualora i lavoratori dell'operatore uscente, esclusi dall'elenco della clausola sociale, siano stati già ricollocati su diverse commesse dal medesimo datore di lavoro. Inoltre, l'obbligo di clausola sociale non è configurabile per prestazioni che non formano più oggetto della gara a seguito di centralizzazione del servizio presso altro ente, venendo meno il nesso di continuità oggettiva tra l'appalto cessato e quello nuovo.
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