COMPATIBILITÀ TRA CLAUSOLA SOCIALE E LIBERTÀ D’IMPRESA NELLA RIMODULAZIONE DEL PERSONALE (57.1)
In tema di appalti pubblici, la clausola sociale non comporta un obbligo di riassorbimento del personale uscente in termini di assoluta identità di condizioni contrattuali e orarie, restando impregiudicata la facoltà dell'impresa subentrante di definire la propria organizzazione del lavoro. È inoltre legittima, in sede di verifica dell'anomalia, la rimodulazione delle voci di costo dell'offerta attraverso la compensazione tra sottostime e sopravvenienze, purché non venga alterato il prezzo complessivo offerto e non si violi la par condicio tra i concorrenti.
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