Giurisprudenza e Prassi

COMPATIBILITÀ TRA CLAUSOLA SOCIALE E LIBERTÀ D’IMPRESA NELLA RIMODULAZIONE DEL PERSONALE (57.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici, la clausola sociale non comporta un obbligo di riassorbimento del personale uscente in termini di assoluta identità di condizioni contrattuali e orarie, restando impregiudicata la facoltà dell'impresa subentrante di definire la propria organizzazione del lavoro. È inoltre legittima, in sede di verifica dell'anomalia, la rimodulazione delle voci di costo dell'offerta attraverso la compensazione tra sottostime e sopravvenienze, purché non venga alterato il prezzo complessivo offerto e non si violi la par condicio tra i concorrenti.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati