CLAUSOLA SOCIALE - RIASSORBIMENTO PERSONALE - VA CALIBRATO SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (50)
Nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi con livelli di alta intensità di manodopera quali quelli ove il costo della manodopera e pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, la stazione appaltante deve assicurare nei propri atti di gara, la previsione di una clausola sociale.
La disciplina delle clausole sociali non trova applicazione ai servizi di natura intellettuale, vale a dire a quei servizi che richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate quali, ad esempio i servizi di ingegneria, il brokeraggio assicurativo, la consulenza, ecc.
Nel caso in esame, stante le caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento e il relativo impatto sul valore complessivo dello stesso, la stazione appaltante avrebbe dovuto prevedere l’applicazione della clausola sociale ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).
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