CLAUSOLA SOCIALE - FLESSIBILITÀ COLLEGATA ALLA LIBERTÀ DI IMPRESA
Con il terzo motivo la ricorrente afferma che l’offerta della aggiudicataria sarebbe da un lato inammissibile e dall’altro incongrua nella parte in cui non assicura ai lavoratori subentranti in forza della clausola sociale la conservazione del trattamento economico e degli scatti di anzianità previsto dal contratto collettivo applicato dalla impresa uscente.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
La costante giurisprudenza afferma, infatti, che le cd. clausole sociali inserite all’interno degli atti di gara, devono essere intese in maniera elastica e non rigida, non potendo nè vincolare aggiudicatario ad applicare il contratto collettivo del precedente gestore, né imporre l'assorbimento e l'utilizzo nell'esecuzione dello stesso dei soci lavoratori e dei dipendenti di quest’ultimo, atteso che l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti acquisiti va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (fra le tante Consiglio di Stato sez. V, 12/09/2019, n.6148).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui