Giurisprudenza e Prassi

IL COMUNE NON DISPONE DI POTERI INIBITORI SULLA CILA NON ESSENDO EQUIPARABILE ALLA SCIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Sentenza 2025

L'istituto della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) non è equiparabile alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in quanto la legge non attribuisce all'amministrazione comunale poteri inibitori o di autotutela su di essa; pertanto, i provvedimenti di sospensione lavori o di dichiarazione di inefficacia della CILA sono illegittimi, ferma restando la possibilità per l'ente di esercitare i poteri repressivi generali ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001.

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