Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI: NON POSSONO DEROGARE LA LEX SPECIALIS MA SEMMAI PRESUPPORLA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, i chiarimenti non possono andare contro l’ambito semantico della legge di gara né derogare alle prescrizioni della lex specialis, presupponendo piuttosto la stessa, né, tantomeno, modificare il contenuto, il senso e la ratio di un istituto disciplinato dalla legge (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2024, n.1793).

Lo stesso limite dimensionale - di 20 pagine - (limitato alla sola Relazione tecnica ed espressamente escluso per le schede tecniche) non è comunque previsto a pena di esclusione dalla lex specialis (cfr. sul punto, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 febbraio 2019, n.611).

Pertanto, anche laddove le schede tecniche dovessero ritenersi “inserite” in ampliamento dimensionale del documento in cui è contenuta la relazione tecnica, ciò non comporterebbe l’esclusione del controinteressato, esclusione che invece è espressamente prevista nel caso in cui l’offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;