CHIARIMENTI DELLA S.A. IN SEDE DI GARA: NON MODIFICANO LA LEX SPECIALIS
Per il Collegio occorre rilevare che “Per consolidata giurisprudenza, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in sede di gara non costituiscono un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, quando provvedono all'interpretazione autentica della lex specialis, precisando e meglio delucidando le relative previsioni nell'ottica di chiarire la volontà provvedimentale dell'amministrazione in un primo momento poco intelligibile (Cons. Stato, V, 2 marzo 2022, n. 1486; III, 22 gennaio 2014, n. 290; IV, 21 gennaio 2013, n. 341; n. 7145/2022, cit.) (Cons. di Stato, sent. n. 7111/2023).
Pertanto, in presenza di una oggettiva ambiguità della richiesta della fornitura in questione, deve ritenersi legittimo il chiarimento fornito dalla stazione appaltante (“Quesito 2: Con riferimento al Capitolato tecnico, pagina 6, paragrafo ART. 5, si chiede conferma che fra i dispositivi richiesti, quando viene riportato “provetta con terreno per liquidi vari”, si intenda una provetta vuota, priva di terreno per la raccolta del campione liquido. Risposta: interpretazione corretta”, doc. 10 ASST Bergamo Est).
Peraltro, occorre altresì rilevare che l’interpretazione della clausola in questione fornita dalla ricorrente principale – che rientra tra le possibili interpretazioni ma che non è l’unica ricavabile dal significato letterale della clausola, la quale, come detto, per tutte le ragioni tecniche individuate dalle parti, risulta oggettivamente ambigua – non ha comportato la sua esclusione, in quanto, come affermato nel ricorso, la stazione appaltante ha ritenuto conforme anche il dispositivo dalla stessa offerto.
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