CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA: CONTINUITA' SOSTANZIALE E DEI REQUISITI IN CAPO ALL'IMPRESA SUBENTRANTE (120.1.d)
L’operazione di usufrutto del ramo di azienda non integra un’ipotesi di elusione della disciplina di gara, ma si colloca nell’ambito delle vicende soggettive contemplate dall’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. n. 36/2023, il quale consente la successione dell’aggiudicatario a seguito di ristrutturazioni societarie, purché il nuovo operatore soddisfi gli originari requisiti di partecipazione e non si alteri la struttura economico-giuridica dell’affidamento.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha svolto una sufficiente istruttoria, acquisendo le necessarie verifiche in ordine ai requisiti di affidabilità e integrità della nuova impresa subentrante, ritenendoli sussistenti.
In altre parole: l’operazione di cessione in usufrutto di ramo d’azienda costituisce lecita riorganizzazione societaria e correttamente la S.A. ha verificato in capo all’impresa usufruttuaria i requisiti “come se avesse partecipato sin dall’origine”, assicurando la continuità sostanziale e i controlli di legge.
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