PAGAMENTO AL CEDENTE SENZA EFFETTO LIBERATORIO SE LA CESSIONE È NOTIFICATA
In tema di appalti pubblici, il pagamento effettuato dalla stazione appaltante in favore del cedente, in violazione degli obblighi derivanti dalla rituale notifica di un contratto di cessione del credito o di factoring, non ha effetto liberatorio nei confronti del cessionario. Tale principio opera anche qualora il pagamento sia stato disposto in favore di custodi giudiziari del cedente, poiché la conoscenza della cessione impedisce la liberazione del debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c., rendendo l'amministrazione soggetta all'azione di ottemperanza per il soddisfacimento del titolo esecutivo maturato dal cessionario.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

