Giurisprudenza e Prassi
L'OTTENIMENTO DEL BENE DELLA VITA DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE (34.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, LECCE Sentenza
2024
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere qualora il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo per l'oggettivo venire meno della lite, come nel caso di stralcio delle parcelle di proprietà dall'esecuzione di lavori pubblici e rimozione del vincolo espropriativo.
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