Giurisprudenza e Prassi
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE PER REVOCA SATISFATTIVA DELL'ORDINANZA IMPUGNATA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza
2025
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., qualora nel corso del giudizio sopravvenga la revoca dell'atto impugnato e le parti concordino sulla piena satisfattività del nuovo provvedimento rispetto alla pretesa originariamente azionata, con conseguente compensazione delle spese di lite se richiesta congiuntamente.
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