CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER RIAMMISSIONE SPONTANEA DEL CONCORRENTE IN GARA
Il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere qualora, nel corso del processo, la stazione appaltante proceda alla riammissione in gara del concorrente precedentemente escluso e alla successiva aggiudicazione, soddisfacendo pienamente l'interesse del ricorrente. In tal caso, le spese del contributo unificato restano a carico della stazione appaltante qualora la stessa abbia agito in autotutela solo a seguito dell'avvio del contenzioso e di precedenti pronunce giurisdizionali di segno contrario riferite alla medesima procedura.
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