Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER OSTENSIONE SPONTANEA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (36.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

In tema di appalti pubblici, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. qualora l'amministrazione, pur dopo l'instaurazione del giudizio, provveda a consegnare integralmente i documenti di gara e l'offerta dell'aggiudicatario precedentemente oscurati, realizzando così l'integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente ad ottenere la documentazione necessaria per la difesa dei propri interessi.

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