Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER ACQUIESCENZA DELL'AMMINISTRAZIONE AL GIUDICATO DI ANNULLAMENTO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora gli atti di gara impugnati siano stati dichiarati nulli per difetto assoluto di attribuzione in un separato giudizio e l'Amministrazione resistente abbia adottato un atto di formale presa d'atto del giudicato, avviando una nuova procedura conforme alle prescrizioni del giudice, determinando così la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso per piena soddisfazione della pretesa attorea.

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