CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE E RIFUSIONE SPESE PER RIAMMISSIONE DEL CONCORRENTE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l'operatore economico, precedentemente escluso per asserite carenze documentali sui costi della manodopera, ottiene in corso di causa la riammissione e l'aggiudicazione del servizio. In tale ipotesi, sussistono i presupposti per la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, qualora l'operato iniziale della stazione appaltante risulti illegittimo rispetto alle norme sul soccorso istruttorio e sulla verifica di anomalia.
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