CERTIFICAZIONI AMBIENTALI NON ALLEGATE: E' LEGITTIMA LA VERIFICA D'UFFICIO TRAMITE BANCHE DATI UFFICIALI DA PARTE DELLA COMMISSIONE (99.3)
Nello specifico, parte ricorrente sostiene che il punteggio conferito all’aggiudicatario sarebbe errato perché il 39,47% del totale delle cartucce rigenerate offerte sarebbero sfornite di una delle etichette ambientali.
In particolare, la lex specialis non richiedeva a pena di esclusione l’allegazione dei file PDF delle certificazioni, ma solo l’indicazione delle cartucce dotate di etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024.
In assenza di allegati, la Commissione ha autonomamente accertato l’esistenza delle certificazioni mediante la consultazione del database ufficiale.
È noto che tale procedura di verifica d’ufficio, fondata su fonti pubblicamente consultabili, è pienamente conforme alla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 ottobre 2018, n. 9785).
È comunque dirimente constatare che in tale fattispecie il disciplinare non prevedeva nessuna ipotesi di esclusione, circostanza che ha consentito alla commissione di valutare compiutamente l’offerta tecnica.
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