Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE ISO PROPORZIONATA ALL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA DALLA MANDANTE (83.1)

CONS. STATO Sentenza 2024

La certificazione di qualità richiesta dalla lex specialis come requisito di partecipazione deve essere interpretata in conformità ai principi di proporzionalità e adeguatezza, dovendo essere riferita alle attività effettivamente svolte dal singolo componente del raggruppamento temporaneo di imprese. Qualora una mandante assuma l'esecuzione di una quota specifica e minoritaria dell'appalto (es. manutenzione carrozzeria), è sufficiente che la stessa possieda la certificazione pertinente a tale specifica attività, non occorrendo che il titolo copra l'intero spettro dell'oggetto contrattuale qualora le restanti prestazioni siano affidate ad altri membri del raggruppamento idoneamente qualificati.

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