CERTIFICAZIONE ISO PROPORZIONATA ALL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA DALLA MANDANTE (83.1)
La certificazione di qualità richiesta dalla lex specialis come requisito di partecipazione deve essere interpretata in conformità ai principi di proporzionalità e adeguatezza, dovendo essere riferita alle attività effettivamente svolte dal singolo componente del raggruppamento temporaneo di imprese. Qualora una mandante assuma l'esecuzione di una quota specifica e minoritaria dell'appalto (es. manutenzione carrozzeria), è sufficiente che la stessa possieda la certificazione pertinente a tale specifica attività, non occorrendo che il titolo copra l'intero spettro dell'oggetto contrattuale qualora le restanti prestazioni siano affidate ad altri membri del raggruppamento idoneamente qualificati.
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