Giurisprudenza e Prassi
LA CERTIFICAZIONE CE IVDR DEI DISPOSITIVI MEDICI COSTITUISCE REQUISITO DI PARTECIPAZIONE E NON DI ESECUZIONE (101.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, BRESCIA Sentenza
2026
Nelle procedure di gara per la fornitura di dispositivi medici, la prescrizione della lex specialis che richiede il possesso della certificazione CE IVDR quale caratteristica tecnica minima dell'offerta configura un requisito di partecipazione e non di esecuzione. Ne consegue che la dichiarazione di conformità UE deve essere preesistente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non essendo ammesso il soccorso istruttorio per sanare una carenza sostanziale del requisito o una certificazione rilasciata in data successiva.
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