Giurisprudenza e Prassi

NON SONO CAUSA DI ESCLUSIONE LE CERTIFICAZIONI TECNICHE NON PREVISTE DALLA LEX SPECIALIS (100.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

È illegittima l'esclusione di un operatore economico per carenza di certificazioni tecniche qualora queste non siano state espressamente qualificate come requisiti di partecipazione dal bando o dal disciplinare di gara. I requisiti concernenti la dotazione di mezzi tecnici e laboratori necessari all'espletamento del servizio costituiscono ordinariamente requisiti di esecuzione, la cui disponibilità deve essere garantita nella fase successiva all'aggiudicazione.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)