ESPERIENZE PREGRESSE: LA NOZIONE DI "INTERVENTI CONCLUSI" VA INTESA IN MODO SOSTANZIALE, NON NECESSARIO IL COLLAUDO FINALE DELL'INTERA OPERA (10 - 100 - 119)
Il disciplinare di gara, al citato paragrafo 20, richiedeva ai concorrenti di illustrare n. 3 lavori “relativi a interventi già positivamente conclusi e ritenuti significativi della propria capacità di realizzare opere similari a quelle di progetto”, indicando quali informazioni minime il committente, l’importo, la tipologia e i tempi di esecuzione, senza tuttavia imporre la produzione di certificati di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione (CRE) riferiti all’intera opera pubblica.
Il Collegio ritiene che la nozione di “interventi conclusi” debba essere intesa in senso sostanziale, riferibile alle singole lavorazioni o fasi esecutive che compongono opere complesse di lunga durata, e non necessariamente al collaudo finale dell’infrastruttura nel suo complesso. Un’interpretazione che pretendesse l’avvenuta ultimazione dell’intero appalto principale (nel caso di specie, grandi opere infrastrutturali come l’Alta Velocità o tratte autostradali, la cui realizzazione si protrae per anni) finirebbe, infatti, per restringere irragionevolmente la concorrenza, precludendo la valorizzazione di esperienze tecniche significative e consolidate, maturate su specifiche lavorazioni già terminate e certificate, e ciò ancor più qualora vengano in rilievo – come nel caso di specie – opere di grandi dimensioni, dove i lavori sono eseguiti per singoli tratti.
Pertanto l’espressione “conclusione” (e non “ultimazione”, termine coerente con le norme contabili in materia di appalti pubblici) va interpretata con riferimento alle singole lavorazioni coerenti con le esperienze
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