ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI INCENTIVAZIONE BASATO SU OBBLIGHI DOCUMENTALI SOPRAVVENUTI (2.1)
In materia di incentivi per l'efficienza energetica, l'amministrazione non può disporre la decadenza o il diniego del beneficio basandosi sulla mancata produzione di documenti che non erano espressamente richiesti dalla lex specialis o dalle regole tecniche vigenti al momento della domanda; l'introduzione ex post di oneri documentali produce un 'effetto a sorpresa' incompatibile con i principi europei di tipicità, prevedibilità e conoscibilità dell'azione amministrativa, nonché con il principio della fiducia ora codificato nell'art. 2 del D.Lgs. 36/2023.
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