Giurisprudenza e Prassi

MODIFICA LEX SPECIALIS: LA DIVERSA INDICAZIONE DEL CCNL E' SIGNIFICATIVA E RILEVANTE PER L'OPERATORE

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2024

Secondo questo collegio: i) l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, al comma 1, che «[l]e stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte» e, al comma 2, che «[i] termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: (…) b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara»;

ii) come sopra evidenziato, la sostituzione del disciplinare di gara originariamente pubblicato con la versione del 17.04.2024, contenente la diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, non è stata accompagnata dalla proroga del termine per la presentazione delle offerte, che è rimasto quello fissato dal bando pubblicato il 28.03.2024;

iii) né, peraltro, della sostituzione del disciplinare la stazione appaltante ha dato adeguata pubblicità, risultando che di essa siano stati specificamente informati solo gli operatori economici che alla data del 17.04.2024 avevano presentato la propria offerta o ne avevano caricato una bozza sulla piattaforma START;

iv) dunque, gli operatori economici potenzialmente interessati a presentare un’offerta che non avessero quanto meno caricato una bozza sulla piattaforma non hanno ricevuto dalla stazione appaltante adeguata informazione della modifica della legge di gara consistente nella diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;

v) detta modifica deve ritenersi significativa, dal momento che l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro è suscettibile di incidere sui costi della manodopera gravanti sull’operatore economico e, di conseguenza, sulle grandezze economiche di cui tener conto in sede di formulazione dell’offerta, oltre che sulle eventuali valutazioni rimesse alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 in punto di equivalenza delle tutele garantite dal differente contratto collettivo applicato;

vi) deve dunque confermarsi il giudizio già formulato, sebbene nei limiti della delibazione propri della fase cautelare, sulla fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo alla modifica delle disposizioni della lex specialis riguardanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile senza le necessarie garanzie di pubblicità e senza la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4916; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 11 aprile 2023, n. 1200; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 15 aprile 2022, n. 640; TAR Veneto, sez. III, 1 ottobre 2021, n. 1159; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 1 agosto 2017, n. 1351).

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