Giurisprudenza e Prassi

L'EQUIVALENZA DEL CCNL NON È DIMOSTRABILE MEDIANTE L'IMPEGNO UNILATERALE A CORRISPONDERE UN SUPERMINIMO (11.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2026

In tema di appalti pubblici, la stazione appaltante deve escludere l'operatore economico che applica un contratto collettivo nazionale di lavoro non equivalente a quello indicato nella lex specialis, qualora tale equivalenza sia perseguita mediante l'impegno unilaterale a corrispondere un superminimo riequilibratore; le 'stesse tutele' richieste dalla legge devono infatti scaturire dalla contrattazione collettiva e non da determinazioni individuali prive di stabilità negoziale collettiva.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)