Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO IL BANDO CHE PREVEDE UN DIVERSO CCNL IN RELAZIONE ALLA NATURA SOGGETTIVA DELL'OPERATORE (11.2)

ANAC PARERE 2026

È illegittimo l'operato della Stazione Appaltante che, nella documentazione di gara, opera una differenziazione del CCNL applicabile in relazione alla natura soggettiva dell'operatore economico (distinguendo tra società cooperative e non cooperative). Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 2 dell’Allegato I.01, il contratto collettivo deve essere individuato in base all'attività oggettiva prevalente dell'affidamento, identificata correttamente tramite i codici ATECO e CPV.

«Il riferimento deve essere all'attività oggetto dell'affidamento e non alla natura giuridica dell'operatore economico (cooperativa, impresa, consorzio). Una differenziazione in base alla natura dell'operatore economico [...] viola il principio di neutralità della forma giuridica degli operatori».

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