ILLEGITTIMA LA MODIFICA POSTUMA DEL CCNL PER RAGGIUNGERE L'EQUIVALENZA (11.4)
In sede di gara, l'indicazione di un CCNL non equivalente a quello prescritto dalla lex specialis costituisce un vizio sostanziale dell'offerta economica non emendabile tramite soccorso istruttorio. Il giudizio di equivalenza deve riguardare i contratti collettivi nella loro interezza e non può essere surrogato dal riconoscimento di voci retributive individuali derivanti da accordi 'ad personam', in quanto tali elementi non integrano la struttura normativa del contratto collettivo e violano il principio di cristallizzazione delle offerte.
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