Giurisprudenza e Prassi

IL SUPERMINIMO NON GARANTISCE L'EQUIVALENZA ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO DALL'OPERATORE (11.4)

TAR LAZIO Sentenza 2026

Nelle procedure di gara soggette al D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico che dichiari di applicare un CCNL differente da quello individuato dalla stazione appaltante deve dimostrare che lo stesso garantisca le medesime tutele economiche e normative. Tale equivalenza economica deve essere verificata esclusivamente in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua; ne consegue che il ricorso a voci retributive accessorie o eventuali, quali il superminimo ad personam, non è idoneo a colmare il differenziale salariale tra i contratti, non potendo tali somme essere equiparate ai minimi tabellari inderogabili.

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