EQUIVALENZA CCNL: IRRILEVANZA DEL SUPERMINIMO PER COLMARE IL GAP RETRIBUTIVO (11)
In tema di appalti pubblici, la valutazione di equivalenza economica tra diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4 dell'Allegato I.01, deve essere effettuata esclusivamente con riferimento alle componenti fisse della retribuzione globale annua. Non è pertanto ammissibile il ricorso al cosiddetto "superminimo" per equiparare il trattamento economico di un CCNL meno favorevole a quello indicato nel bando, in quanto trattasi di voce retributiva eventuale, accessoria e non strutturale, la cui stabilità non è garantita dal sistema della contrattazione collettiva ma da impegni negoziali del singolo datore di lavoro.
"La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua [...]. E il superminimo non lo è. Ciò è confermato [...] dallo stesso art. 19 del CCNL Aninsei [...] secondo cui: 'La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi: - paga base; - indennità di contingenza; - salario di anzianità; - eventuale superminimo e salario accessorio'. Se il superminimo è un elemento 'eventuale' non può essere, al contempo, una voce 'fissa' della retribuzione".
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