Giurisprudenza e Prassi

PREVALE L'INTERESSE ALLA RIAMMISSIONE CON RISERVA RISPETTO AL RISCHIO IPOTETICO DI RITARDO NELL'AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO Ordinanza 2024

Nelle controversie aventi ad oggetto l'esclusione da una gara d'appalto, ai fini del bilanciamento degli interessi in sede cautelare, deve ritenersi prevalente l'interesse del concorrente alla riammissione con riserva rispetto al rischio di rallentamento della procedura prospettato dalla stazione appaltante, laddove tale ritardo appaia meramente eventuale e dipendente da un'aggiudicazione non ancora perfezionata.

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