INAMMISSIBILE LA CAUTELA MONOCRATICA PER DANNI ECONOMICI REVERSIBILI NEL SETTORE APPALTI
In tema di procedure di affidamento di contratti pubblici, non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica qualora il pregiudizio lamentato dal concorrente rivesta natura prevalentemente economica e non presenti caratteri di irreversibilità. L'effetto conformativo e ripristinatorio delle pronunce giurisdizionali, idoneo a travolgere le situazioni medio tempore sorte e a imporre il rinnovo della procedura o la riapertura dei termini, garantisce la piena tutela della pretesa azionata anche in assenza di un intervento cautelare d'urgenza inaudita altera parte.
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