SANZIONI INTERDITTIVE EX D.GLS. 231/01 - PER L'ESCLUSIONE AUTOMATICA E' NECESSARIA UNA CONDANNA DEFINITIVA (94.5)
Ai fini dell'effetto automaticamente escludente, di cui all'art. 94, comma 5, lett. a) del codice, la sanzione interdittiva, dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001, deve essere esecutiva, pertanto, nel caso in cui venga irrogata con sentenza è necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall'art. 650 c.p.p., dall'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall'art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche).
In caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione appaltante deve valutare il reato- presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell'ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell'operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati- presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni interdittive.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui